Analisi cittadinanza. Comunità e disegni di leggi
di Horacio Guillen per italiaenamerica.com
La riforma della legge sulla cittadinanza è bloccata nella Camera dei Deputati. Nella seduta del 17 maggio 2007, della Commissione Affari Costituzionale, con la presenza della Sottosegretaria del Ministero dell’Interno, Marcella Lucidi, è finita con l’avvertenza da parte del presidente, Luciano Violante, che scriverebbe al Presidente della Camera per segnalare che la Commissione non potrà concludere l`esame nei tempi previsti dal calendario dei lavori dell`Assemblea, è per questo non si potrà cominciarsi la discussione del provvedimento in titolo nella data prevista, lunedì 28 maggio 2007.
Il testo unificato, dopo gli emendamenti e sub-emendamenti, prevedeva il riacquisto della cittadinanza italiana per i naturalizzati all’estero, e la concessione dello jus civitatis ai nati prima del 1948, da madre cittadina e padre straniero, tutte e due categorie d’individui discriminati dell’attuale Legge 91 del 1992.
La riforma non prevedeva lo stesso diritto alla cittadinanza per i successivi discendenti, com’era stato previsto per tutti gli altri discendenti degli uomini, delle donne dopo il 1.1.48, e anche degli esuli dei territori dell’Austria, e dei comuni cedute all’ex Jugoslavia.
Di fronte a questa situazione, furono inviate le osservazioni sul testo, dovutamente riportate dall’Onorevole Franco Narducci, che presentò la questione davanti la Commissione Affari Esteri, fatto riportato da Inform (n. 85 del 04.05.2007), che informa che il deputato ha “ha inoltre comunicato l’arrivo, attraverso la posta elettronica, di diverse proteste provenienti dall`America Latina sull`eventualità che la Commissione non consideri debitamente il fatto che il riconoscimento della cittadinanza italiana non sia oggetto di un allargamento, ma risalga invece alla legge n. 555 del 1912. Narducci, nel precisare la distinzione tra acquisto e riacquisto di cittadinanza, ha osservato come la proposta di legge in esame introduca, in un certo senso, ulteriori delimitazioni”.
Inform aggiunge che nella stessa seduta, il deputato Marco Fedi, autore di uno dei disegni di legge, sottoscritto dalla maggioranza degli eletti all’estero, auspica nel testo, l’introduzione di un limite cronologico nel riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.
Nella riunione di Feditalia del mese d’aprile presente al Senatore Luigi Pallaro un nuovo disegno di legge per correggere la palese discriminazione appuntata, attento il testo proposto nella Camera dal relatore Gianclaudio Bressa. Poco tempo poi, Infom presentava la seguente notizia: “Italiani all’estero. I prossimi impegni del vice ministro Franco Danieli. ROMA - I prossimi impegni del vice ministro degli Affari Esteri senatore Franco Danieli...2 maggio: a Roma incontro con il sottosegretario all’Interno con delega per la cittadinanza, Marcella Lucidi, il sen. Pallaro e l’on. Merlo” (Inform del N. 82 del 27 aprile 2007).
La riunione che fu ampliamente diffusa, pure dai partecipanti, non si sa assolutamente che risultato ha avuto, anche quanto si può indovinare quello che fu informato ai nostri parlamentari: la posizione del governo era introdurre il limite temporale avanzato dal deputato Franco Fedi, e presente nelle dichiarazioni di diversi funzionari, inclusa la sottosegretaria Lucidi, in sintonia con dichiarazioni del vice ministro Franco Danieli.
Nell’audizione della Rai, in data 23.06.2007, il Senatore Pallaro si mostrò conforme con l’introduzione di un limite temporale alla cittadinanza, supponiamo che a titolo proprio.
Importante, pure, è stata la partecipazione dell’Onorevole Salvatore Ferrigno, che ha sostenuto che il riacquisto della cittadinanza da parte dei naturalizzati all’estero è un diritto sacrosanto che dove essere stato risolto via decreto, soluzione che si doveva, anche, produrre riguardo alla discriminazione sofferta dai figli delle cittadine italiane nati in precedenza al 1948.
Tutto quanto detto merita una riflessione: se la comunità italiana in Argentina e nel mondo, vuole essere sentita, vuole avere la possibilità di avere leggi che sostengano i propri interessi, non si può lasciare librato alla sorte nessun particolare. La presentazione dei disegni di legge, e il loro controllo durante tutto l’iter parlamentare deve farsi con la maggiore cura possibile. I parlamentari devono richiedere il parere della comunità, informando dovutamente sulle alternative che si producano durante la discussione delle leggi. Da un’altro verso, non è logico che la comunità italiana all’estero non abbia pronunciato il sostegno, in forma organica, dei disegni presentati dai parlamentari che la ripresentano, dimostrando ancora una la povera attuazione dei Comites.
Se il limite generazionale viene sancito, come si prevede, bisogna pure introdurre una norma similare a quella dell’art. 9 della legge vigente (La cittadinanza italiana può essere concessa....allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in line retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita... se risiede legalmente da, al meno, tre anni...”), ), per quelli discendenti d’ulteriori generazioni che continuino i vincoli con la cultura italiana, però in questo caso si, senza nessun limite temporale: “La cittadinanza italiana può essere concessa....allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in line retta sono stati cittadini per nascita... se risiede legalmente da, al meno, tre anni...”).
Questa può essere la forma di non tagliare, per sempre, il vincolo con l’Italia, mantenendo la possibilità della cittadinanza per quelli che partecipano della cultura dei suoi antenati, e vogliono abitare nella loro terra.
horacio.guillen@estudioguillen.org